Dal 31 dicembre 2020 è entrato in vigore il “pacchetto droni” europeo (Regolamento UE 2018/1139, Regolamento Delegato UE 2019/945 e Regolamento di esecuzione UE 2019/947, nonché le AMS e GM dell’EASA). L’ENAC si è quindi adeguata pubblicando un nuovo regolamento, il Regolamento UAS-IT del 4 gennaio 2021, che va a completare, negli ambiti di propria competenza, le disposizioni previste dalla normativa europea.
Uno dei temi che sembra destare (a ragione) maggiore attenzione è il nuovo sistema di registrazione. Infatti ai sensi delle disposizioni previste dall’ art. 14, punto 5, lett. a) e lett. b) del Regolamento di esecuzione UE 2019/947 è previsto l’obbligo della registrazione per gli operatori, ad esclusione di quelli che operano in categoria aperta utilizzando aeromobili senza equipaggio con MTOM inferiore ai 249 grammi senza l’utilizzo di una telecamera.
La normativa europea impone la registrazione dell’operatore e non dell’APR con ogni maggiore responsabilità che gestisce le operazioni sulla persona, sia essa fisica che giuridica, chiamata ad essere identificata sulla base della registrazione. Ed infatti, il pagamento e la stampa di un numero di registrazione è onere dell’operatore e serviranno ad identificare tutti i droni eserciti dal medesimo.
Il concetto è importante, in quanto, ancora una volta, centro nevralgico delle responsabilità, non è tanto il pilota ma l’operatore, rendendo ancor più evidente la separazione tra drone/pilota/operatore, ribaltando solo ed esclusivamente su quest’ultimo la responsabilità di tutta la (potenziale) flotta di droni in suo possesso.
Fonte: dronezine.it



